(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Campania n. 63 del 22 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Campania, nel rispetto della normativa europea e
statale:
      a)  promuove  la  tutela,  la  valorizzazione, lo sviluppo e la
diffusione  delta  cultura  umanistica  e  scientifica, della ricerca
scientifica e dell'innovazione tecnologica;
      b) preserva e sostiene i luoghi dove si formano, si condividono
e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche;
      c)  favorisce l'interazione fra saperi, il loro utilizzo per lo
sviluppo  economico  e sociale del territorio, il miglioramento della
qualita' della vita;
      d)   opera  per  creare  e  potenziare  reti  di  eccellenze  e
incrementare gli scambi e la cooperazione scientifica internazionale.
    2. La Regione, a tal fine:
      a)  promuove  la  tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle
universita' operanti sul territorio regionale;
      b)  promuove  l'attivazione  di percorsi di alta formazione per
giovani e adulti, anche attraverso specifici canali di finanziamento;
      c)  promuove  le azioni di raccordo tra gli atenei e il sistema
produttivo, finanziario e terziario avanzato;
      d)  favorisce  la  promozione  e la diffusione dell'offerta del
sistema universitario campano a livello nazionale e internazionale;
      e)  promuove  la  realizzazione  e il consolidamento della rete
degli atenei locali;
      f)  favorisce  gli investimenti e le innovazioni sulla qualita'
dei servizi e della didattica, frontale e a distanza;
      g)  favorisce  la  formazione  e  l'aggiornamento del personale
operante negli atenei;
      h)  sostiene  il  recupero,  la conservazione e l'accrescimento
delle raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche degli atenei;
      i)  sostiene  gli  interventi  finalizzati  allo  sviluppo e al
recupero edilizio delle infrastrutture di ricerca e formazione.